
Il fotovoltaico in condominio si può realizzare in due modi: con un impianto condominiale installato sulle parti comuni a servizio di più appartamenti, oppure con l'impianto di un singolo condomino sul tetto o sul proprio lastrico. La novità del 2026 è l'autoconsumo collettivo, che permette a più famiglie dello stesso edificio di condividere l'energia prodotta e di essere incentivate per farlo.
La domanda che blocca quasi tutti, però, non è tecnica: è "serve l'unanimità dell'assemblea?". La risposta, buona notizia, è no. Per gli impianti che migliorano l'efficienza energetica dell'edificio la legge prevede una maggioranza agevolata, e per l'autoconsumo collettivo basta una delibera a maggioranza qualificata.
In questa guida trovi tutto quello che serve per decidere: come funziona il fotovoltaico in condominio, quando può muoversi il singolo condomino, quali maggioranze servono in assemblea, come si dividono tetto e costi, come funziona l'autoconsumo collettivo e quali sono gli incentivi aggiornati al 2026.
Il fotovoltaico in condominio segue due percorsi distinti, che rispondono a esigenze diverse: l'impianto condominiale, deciso e pagato dal condominio a servizio delle parti comuni (e, con l'autoconsumo collettivo, dei singoli appartamenti), e l'impianto del singolo condomino, installato per la propria unità abitativa.
La differenza pratica è chi decide, chi paga e chi beneficia dell'energia. Ecco il confronto:
Nella maggior parte dei casi la strada più conveniente per un edificio con più famiglie interessate è l'impianto condominiale abbinato all'autoconsumo collettivo, perché condivide costi e benefici e sblocca un incentivo dedicato. Ma è del tutto legittimo, e spesso più rapido, che un singolo condomino agisca da solo.
Sì: un singolo condomino può installare un impianto fotovoltaico per la propria unità abitativa anche sulle parti comuni dell'edificio, come il tetto o il lastrico solare. Lo prevede l'articolo 1122-bis del Codice Civile, che disciplina proprio gli impianti da fonti rinnovabili destinati al servizio di singole unità.
Cosa serve, in concreto: dare comunicazione all'amministratore, indicando modalità di esecuzione dei lavori. L'assemblea non può vietare arbitrariamente l'installazione, ma può prescrivere adeguate modalità di esecuzione o richiedere idonee garanzie per la sicurezza e il decoro dell'edificio, e individuare eventuali percorsi alternativi se quello scelto pregiudica l'uso comune.
È la via più rapida quando gli altri condomini non sono interessati: non dipendi dalla decisione dell'assemblea sull'impianto, ti basta rispettare la procedura di comunicazione.
Per l'impianto fotovoltaico condominiale non serve l'unanimità: è sufficiente la maggioranza prevista dall'articolo 1120 del Codice Civile per le innovazioni finalizzate al miglioramento dell'efficienza energetica dell'edificio, cioè la maggioranza degli intervenuti in assemblea che rappresenti almeno la metà del valore dell'edificio (500 millesimi).
È un quorum agevolato rispetto a quello ordinario delle innovazioni, pensato proprio per non bloccare gli interventi green. Per l'autoconsumo collettivo e le comunità energetiche, la Legge 199/2024 ha inoltre chiarito che è sufficiente una maggioranza qualificata, non l'unanimità: questo ha reso molto più semplice attivare la condivisione dell'energia in condominio.
In pratica, per portare il fotovoltaico in assemblea servono tre passaggi: mettere il punto all'ordine del giorno, presentare un preventivo con la ripartizione dei costi e ottenere la delibera con la maggioranza sopra indicata. Un progetto ben documentato, con costi e risparmi chiari, è quello che convince l'assemblea.
Costi e benefici di un impianto condominiale si ripartiscono in base ai millesimi di proprietà, secondo le regole condominiali ordinarie: chi ha una quota maggiore contribuisce di più e, nell'autoconsumo collettivo, beneficia in proporzione dell'energia condivisa.
Il tetto e il lastrico solare sono parti comuni: la loro superficie può essere usata per l'impianto condominiale, e la delibera stabilisce come. Quando invece è un singolo condomino a installare il proprio impianto sul tetto comune (ai sensi dell'art. 1122-bis), l'uso della porzione di tetto necessaria è consentito, purché non impedisca agli altri condomini un pari utilizzo secondo il loro diritto.
Il consiglio pratico: fissare fin dall'inizio, nero su bianco nella delibera, la ripartizione di spese, risparmi ed eventuale energia condivisa. È il modo migliore per evitare contestazioni successive.
L'autoconsumo collettivo permette a più unità dello stesso edificio di condividere l'energia prodotta da un impianto comune e di ricevere un incentivo sull'energia condivisa. È lo strumento più semplice per il condominio, perché non richiede la creazione di un nuovo soggetto giuridico e si attiva con una delibera assembleare.
La Comunità Energetica Rinnovabile (CER) è invece una forma più ampia: coinvolge anche edifici e utenze diverse collegati alla stessa cabina primaria, e richiede la costituzione di un soggetto giuridico. Per un singolo condominio, nella maggior parte dei casi, l'autoconsumo collettivo è la via più diretta; la CER ha senso quando si vuole coinvolgere più edifici o attività del quartiere.
Il vantaggio economico è concreto: sull'energia condivisa il GSE riconosce una tariffa incentivante che nel 2026 può arrivare fino a 120 €/MWh, che si somma al risparmio in bolletta e all'eventuale vendita dell'energia in eccesso. È questo incentivo a rendere l'impianto condominiale con autoconsumo collettivo, oggi, la configurazione più conveniente.
Il costo di un impianto fotovoltaico condominiale dipende dalla potenza, che si dimensiona sui consumi delle parti comuni e degli appartamenti coinvolti: indicativamente si parte da circa 1.200-1.800 €/kWp, con il prezzo per kW che scende all'aumentare della taglia. Un impianto a servizio di più famiglie, quindi, ha un costo totale più alto ma un costo per unità più contenuto, distribuito sui millesimi.
La convenienza dipende da tre fattori: quanta energia le famiglie riescono ad autoconsumare, l'incentivo sull'energia condivisa e gli incentivi fiscali. Con l'autoconsumo collettivo e la detrazione sulle parti comuni, il tempo di rientro per un impianto condominiale ben dimensionato si colloca mediamente tra 6 e 10 anni, a seconda dei consumi e della zona. Per un impianto del singolo condomino valgono invece i riferimenti di un normale impianto residenziale, che trovi nella nostra guida al fotovoltaico.
Nel 2026 il fotovoltaico in condominio può contare su due leve che si sommano: gli incentivi fiscali sulle parti comuni e l'incentivo sull'energia condivisa.
Attenzione alla tempistica delle aliquote fiscali: dal 2027 la detrazione scenderà (36% sulla prima casa, 30% sugli altri immobili), quindi chi ha un progetto condominiale in valutazione ha convenienza a deliberarlo entro il 2026. Il quadro completo degli incentivi lo trovi nella guida al bonus fotovoltaico 2026.
Sì. In base all'articolo 1122-bis del Codice Civile, un singolo condomino può installare un impianto fotovoltaico per la propria unità anche sulle parti comuni (tetto o lastrico), dandone comunicazione all'amministratore. L'assemblea non può vietarlo, ma può prescrivere modalità di esecuzione a tutela della sicurezza e del decoro dell'edificio.
Per l'impianto condominiale serve la maggioranza degli intervenuti che rappresenti almeno la metà del valore dell'edificio (500 millesimi), prevista dall'articolo 1120 per le innovazioni di efficienza energetica. Per l'autoconsumo collettivo e le CER è sufficiente una maggioranza qualificata: in nessun caso serve l'unanimità.
Il tetto è una parte comune: per l'impianto condominiale l'uso della superficie e la ripartizione di costi e benefici si stabiliscono in delibera, in base ai millesimi. Se è un singolo condomino a installare il proprio impianto, può usare la porzione di tetto necessaria purché non impedisca agli altri un pari utilizzo.
L'autoconsumo collettivo riguarda le unità di uno stesso edificio, si attiva con una delibera e non richiede un nuovo soggetto giuridico: è la via più semplice per un condominio. La CER coinvolge più edifici e utenze sotto la stessa cabina primaria e richiede la costituzione di un soggetto giuridico. Entrambi danno diritto all'incentivo sull'energia condivisa.
Il costo dipende dalla potenza e parte indicativamente da 1.200-1.800 €/kWp, con il prezzo per kW che cala all'aumentare della taglia. Il costo totale si ripartisce tra i condomini secondo i millesimi, e viene abbattuto dagli incentivi fiscali e dall'incentivo sull'energia condivisa.
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